1. Sono punite con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 1.000 euro a 10.000 euro le persone:
a) che in luogo pubblico o aperto al pubblico offrono servizi di prostituzione o invitano al libertinaggio;
b) che in luogo pubblico o aperto al pubblico dimostrano di rendersi disponibili ai servizi di prostituzione o agli inviti al libertinaggio.
2. Le persone di cui al comma 1, colte in flagranza di reato, sono accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza, sottoposte a immediato accertamento sanitario e denunciate all'autorità giudiziaria.
3. I soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad accertamento sanitario, risultano affetti da patologia a trasmissione sessuale che comporti pericolo per la salute collettiva sono sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio da attuare nei servizi pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.